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Ordinanza — n. 4304/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory grounds under Art. 625-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the Court of Appeal erred in evaluating evidence regarding a specific act, yet the Court found this error non-essential to the final judgment on liability. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the narrow exceptions permitted for extraordinary appeals under Article 625-bis.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: Extraordinary appeals must strictly adhere to statutory grounds; appeals alleging non-essential evidentiary errors regarding liability are inadmissible de plano.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissible de plano evidentiary error non-essential fact liability judgment Code of Criminal Procedure statutory grounds ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 625-bis c.p.p.
perché proposto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
perché proposto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANTONINO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 19/09/1984 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,:-clato avviso - alle partikr udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Romeo) Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. perché proposto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per il ricorso straordinario, deducendosi con evidenza un presunto errore di valutazione contenuto a pag. 156 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Collegio, pur dando conto del travisamento della prova in cui era incorso il giudice di appello, ne ha, tuttavia, rilevato l'ininfluenza ai fini della decisione, in quanto afferente ad un aspetto non essenziale e non decisivo ai fini della conferma del giudizio di responsabilità.

Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglireeTtensore Il Presi Orjnc o/kini Pierluigi Di/Stefano DEPO