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Ordinanza — n. 4300/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic violation of procedural code without specific grounds regarding attempted theft charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. Milanovic argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the ground too generic. The decision was based on the lack of specific reference to the contested portion of the conduct under the attempted theft charge.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal alleging a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it consists merely of a generic claim without specific reference to the content of the contested decision.

Parole chiave

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Article 129 procedural code generic appeal grounds inadmissible cassation appeal attempted theft charge procedural costs award abbandono del procedimento per truffa tentato furto licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC DENIS nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Milanovic) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, consistendo nella mera deduzione della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza alcun riferimento specifico al contenuto del provvedimento impugnato, tale non potendosi ritenere il riferimento ad una frazione della condotta in addebito al capo A dell'imputazione (tentato furto).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere e t nsore .,3 Il Preridente O andoVil t, Pierluig* Di Stefano / k/ —__.-- ( DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 1 6EN2