Court dismisses appeal for generic intent liability as it does not constitute administrative violation under Art. 213 D.Igs. 285/1992.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for liability based on a generic intent regarding the vehicle's handling, while the lower court correctly identified that the specific administrative violation under Article 213 of D.Igs. n. 285/1992 requires proof of the act of circulation itself, not merely the subsequent removal or loss of the seized vehicle. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and upheld the original judgment's finding of responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 213 d. Igs. n. 285 del 1992; The administrative violation punishable under this provision is strictly limited to the act of circulating seized vehicles, excluding liability for their subsequent removal or dispersion based on generic intent alone.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 31/07/1989 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Giuliano) Rilevato che i motivi dedotti risultano manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata correttamente ribadito l'affermazione di responsabilità in relazione ad una condotta sorretta da semplice - e sufficiente ai fini della responsabilità - dolo generico (pag. 3 sent.), non potendosi d'altro canto ravvisare nella condotta la violazione amministrativa di cui all'art. 213 d.
Igs. n. 285 del 1992, che punisce unicamente l'atto in sé della circolazione dei veicoli sequestrati e non, come nella fattispecie, la relativa sottrazione o dispersione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere stfnsore Il Presidente Or Vllg Pi rl igi Di Stefano DEPOSITATA IN