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Ordinanza — n. 4297/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds as lower court already properly addressed the alleged motivation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4297/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked proper motivation, but the court found this ground generic. The court determined that the defect had already been adequately examined and rejected by the appellate judge with correct legal arguments prior to the final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce a defect already sufficiently examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds motivation defect procedural inadmissibility repetitive argument costs and fine modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENA TOMMASO nato a MONTALBANO JONICO il 19/02/1956 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Vena) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla dedotta stesura della motivazione della sentenza in data anteriore alla discussione ed alla pronuncia del dispositivo (v. pag. 3 mot. sent. imp.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglier& stensore Il p esidente O ando II , 7 Pierluigi D. Stefano DEPOSITATA IN CANCELLERIAF