Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4293/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, rejecting psychological evasion element and special exemption arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the psychological element of the crime of evasion and a special exemption of particular minor gravity, but these claims were already thoroughly examined and rejected by the lower court. The court found the new arguments to be generic and merely repetitive of previously dismissed criticisms, thus denying the appeal without substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic and merely reproduce criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds repetitive arguments inadmissible appeal procedural costs criminal evasion special exemption psychological element riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZO DENNY nato a BOLOGNA il 26/10/1990 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Azzo) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di evasione ed all'esclusione dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità (v. pag. 3 mot. sent. imp.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 e estensore Il P esidente Ioni Pierluicli Ttefano