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Ordinanza — n. 4290/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded claim regarding participation in a public tender under Art. 353 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4290/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the manifestly unfounded nature of the grounds raised by the appellant. The appellant, Roberto Carpentieri, challenged a lower court judgment concerning his alleged participation in a public tender organized by a public entity for waste management services. The court rejected the claim because the facts did not support the configuration of the crime defined in Article 353 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 353 c.p.; Art. 360 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds for the appeal are manifestly unfounded regarding the configurability of the crime.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal public tender participation waste management services Article 353 Penal Code inadmissible criminal appeal azienda pubblica ente di pubblica utilità azienda mista

Disposizioni normative citate

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Art. 353 c.p.
Art. 360 c.p.
art. 353 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPENTIERI ROBERTO nato a SALERNO il 02/12/1968 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Carpentieri) Rilevato che l'unico motivo di ricorso dedotto si rivela manifestamente infondato in ordine alla piena configurabilità del reato di cui all'art. 353 cod. pen., derivante dalla partecipazione dell'ente per conto del quale l'imputato operava ad una gara ad evidenza pubblica indetta da società a capitale pubblico incaricata della gestione dei rifiuti per conto di un consorzio comunale Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore l Il Pes , hte Orl Fido \i4ni Pierluigi li Stefano DEPOSITATA e IN CANCELLERIA 3 1 ,1