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Ordinanza — n. 4289/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for resistance, citing lack of evidence and improper criticism of judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4289/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Cirpaci Antoniu and Caldaras Lacrimioara inadmissible. The appellants challenged their conviction for resistance and the severity of the sentence, arguing for acquittal and mitigating circumstances. The court rejected these claims as unfounded regarding the evidence of threat and as improper criticisms of the trial judge's discretionary sentencing power.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.: Appeals based on insufficient evidence of criminal conduct or improper challenges to the trial judge's discretionary sentencing power are inadmissible.

Parole chiave

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criminal resistance judicial discretion sentencing appeal inadmissible appeal lack of evidence minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRPACI ANTONIU nato il 20/02/1979 CALDARAS LACRIMIOARA nato il 25/06/1981 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cirpaci e al.) Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano: - manifestamente infondati quanto alla mancata assoluzione degli imputati dal reato di resistenza loro ascritto a fronte di una condotta pacificamente integrante minaccia ai sensi dell'art. 337 cod. pen.; - improponibili con riferimento alla dedotta eccessività della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto risolventisi in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Pr idente O1ii'doVili9i Pierluigi !D' Stefano • DEPOSITATA IN CANG-EIAERIA 3 602