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Ordinanza — n. 4288/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4288/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4288/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBHAFIDON BLESSED CUI 04R5212 nato 11 14/02/1996 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Ibhafidon) Rilevato che i motivi dedotti sono, da un lato manifestamente infondati, con riferimento alla presunta inconfigurabilità del delitto di resistenza a fronte di una condotta (pugni e calci sferrati all'indirizzo dei pubblici ufficiali) pacificamente riconducibile all'astratto modello legale e dall'altro improponibili, in quanto vertenti sul potere-dovere del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nel caso di specie supportato da congrua motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena irrogata (v. pag. 2 sent.) P. Q.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4288/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 sent.) P. Q.

Parole chiave

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aggressione fisica violenza contro le autorità pubblica istigazione a delinquere reati violenti causalità del colpo di frusta atti impugnabili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBHAFIDON BLESSED CUI 04R5212 nato 11 14/02/1996 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Ibhafidon) Rilevato che i motivi dedotti sono, da un lato manifestamente infondati, con riferimento alla presunta inconfigurabilità del delitto di resistenza a fronte di una condotta (pugni e calci sferrati all'indirizzo dei pubblici ufficiali) pacificamente riconducibile all'astratto modello legale e dall'altro improponibili, in quanto vertenti sul potere-dovere del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nel caso di specie supportato da congrua motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena irrogata (v. pag. 2 sent.) P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere 'estensore Il Pre idente Orl ndo N/t i Pierluigi Stèfano ( — DEPOSITATA IN CANC 3 1 ÉN