Ordinanza — n. 4286/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI LUCA nato a MODENA il 29/05/1984 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Pizzimenti) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, consistendo nella mera deduzione del carattere asseritamente eccessivo (quattro mesi di reclusione) della pena riportata per il delitto di resistenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliee stensore Il Pr1sid te Pierluigi, i Stefano DEPOSITATA IN CANCELL ERIAIl Funzi io Gi
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4286/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliee stensore Il Pr1sid te Pierluigi, i Stefano DEPOSITATA IN CANCELL ERIAIl Funzi io Gi
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI LUCA nato a MODENA il 29/05/1984 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Pizzimenti) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, consistendo nella mera deduzione del carattere asseritamente eccessivo (quattro mesi di reclusione) della pena riportata per il delitto di resistenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliee stensore Il Pr1sid te Pierluigi, i Stefano DEPOSITATA IN CANCELL ERIAIl Funzi io Gi