Ordinanza — n. 4285/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGGEGI GIUSEPPE CUI 035KHYR nato a BRONTE il 20/08/1982 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Caggegi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità stessa del delitto di oltraggio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 3 sent.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4285/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3 sent.).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGGEGI GIUSEPPE CUI 035KHYR nato a BRONTE il 20/08/1982 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Caggegi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità stessa del delitto di oltraggio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 3 sent.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigli e etqsore Il P lesidente 00 Fido '411 Pierluigi Di Stefano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 1 MI 2025 tI Fun