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Ordinanza — n. 4281/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4281/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO ANTONIO nato a DOLO il 10/02/1956 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Piccolo) Rilevato che tutti i motivi dedotti si rivelano improponibili in quanto: - il primo (revoca tacita della querela ed omessa pronuncia di improcedibilità) ed il secondo (revoca tacita della costituzione di parte civile e omessa presentazione delle conclusioni), al di là della loro intrinseca infondatezza, in quanto non previamente dedotti con l'atto di appello, vertente sui temi dell'insussistenza dei fatti di reato, dell'inattendibilità delle deposizioni di imputati di reato commesso, del difetto di legittimazione di Luigi Piccolo a proporre querela, della ricorrenza della scriminante dell'esercizio di un diritto e della mancata assoluzione per la speciale tenuità del fatto; - il terzo, riguardante la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., perché carente d'interesse, essendo stato il reato dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, pronuncia più favorevole rispetto a quella invocata (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 4281/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Del tutto ininfluente ai fini del decidere si rivela, pertanto, il contenuto della memoria del 13/06/2024, con cui il difensore insiste per il loro accoglimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso di annullamento motivi di cassazione ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO ANTONIO nato a DOLO il 10/02/1956 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Piccolo) Rilevato che tutti i motivi dedotti si rivelano improponibili in quanto: - il primo (revoca tacita della querela ed omessa pronuncia di improcedibilità) ed il secondo (revoca tacita della costituzione di parte civile e omessa presentazione delle conclusioni), al di là della loro intrinseca infondatezza, in quanto non previamente dedotti con l'atto di appello, vertente sui temi dell'insussistenza dei fatti di reato, dell'inattendibilità delle deposizioni di imputati di reato commesso, del difetto di legittimazione di Luigi Piccolo a proporre querela, della ricorrenza della scriminante dell'esercizio di un diritto e della mancata assoluzione per la speciale tenuità del fatto; - il terzo, riguardante la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., perché carente d'interesse, essendo stato il reato dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, pronuncia più favorevole rispetto a quella invocata (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214).

Del tutto ininfluente ai fini del decidere si rivela, pertanto, il contenuto della memoria del 13/06/2024, con cui il difensore insiste per il loro accoglimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglieri stensore Il sidente Orlando TA Pierl gi Di Stefano DEPOSITA IN CAN 3 1