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Ordinanza — n. 4279/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for late submission of special exemption defense under Article 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4279/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Imbrogno Vittorio and Greco Milvia Francesca inadmissible. The appellants argued for a different legal qualification of the charged fact and a special exemption under Article 131-bis of the Penal Code, but failed to raise these specific grounds in the appeal act. The court ruled that because these defenses were not timely presented, the appeals are rejected and the appellants must pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The defense of a special exemption must be timely raised in the appeal act; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special exemption defense Article 131-bis Penal Code timely procedural requirement inadmissible appeal legal qualification of facts procedural default criminal appeal dismissal esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMBROGNO VITTORIO nato a COSENZA il 05/11/1991 GRECO MILVIA FRANCESCA nato a COSENZA il 04/01/1991 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Imbrogno e al.) Rilevato che l'unico motivo di censura congiuntamente dedotto dai ricorrenti, relativo alla diversa qualificazione giuridica, data già dal giudice di primo grado, del fatto in addebito si rivela improponibile, non essendo stato tempestivamente dedotto con l'atto di appello, circoscritto alla richiesta di assoluzione dall'accusa e in via subordinata a quella di applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente Orlan o Vi9oni Pierluigi Stefano OEPO9