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Ordinanza — n. 4276/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing prior merits judgment on mitigating circumstances and special exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4276/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a special exemption of particular triviality, which the lower court had already rejected with correct legal reasoning. The supreme court found the new grounds to be merely repetitive of previously examined and dismissed arguments, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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generic grounds repetitive censure prior merits judgment inadmissible appeal procedural costs mitigating circumstances special exemption motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO SALVATORE nato a AVOLA il 06/02/1974 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Nuccio) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché all'esclusione dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità (pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 134icembre 2024 Il ente Pierluii Di Stefano DEPOSVTATA CANCE LE.RA 1 33 GEs f tz5