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Ordinanza — n. 4274/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses generic appeal on false testimony as already adjudicated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4274/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by Giuliano Antonio and Santaniello Giuseppe inadmissible due to their generic and non-specific nature. The appellants challenged the Milan Court of Appeal's 2023 judgment regarding their responsibility for the crime of false testimony, but their arguments merely reproduced censure already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were condemned to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that merely reproduce censure already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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false testimony inadmissible appeal generic censure procedural economy Corte di Cassazione repetitive argument procedural costs falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIULIANO ANTONIO nato a NOLA il 18/09/1974 SANTANIELLO GIUSEPPE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 15/05/1974 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Giuliano e al.) Rilevato che l'unico motivo di ricorso congiuntamente dedotto dai ricorrenti si rivela generico, per aspecificità, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di falsa testimonianza (pag. 3-4 sent.).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2023 Il consiglier stensore Il Prs.ente Or ni Pierlui i Stefano DEPOSATATA IN CANGLLER!A Funv Gi