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Ordinanza — n. 4270/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as procedurally precluded and requesting non-allowed evidentiary re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4270/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because the procedural issue was already decided by a prior partial res judicata judgment on criminal liability. The second ground was dismissed as it improperly requested the Court to re-evaluate evidence previously examined by the trial judge. Consequently, the appeal failed due to both procedural preclusion and an impermissible request for factual re-assessment.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested issue is already covered by a partial res judicata judgment or if it requests a non-allowed re-evaluation of evidence by the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural preclusion partial res judicata evidence re-evaluation Court of Cassation inadmissible appeal motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Seconda Sezione penale, 10/02/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIMBAREAN CALIN MARIUS VASILE nato il 01/03/1985 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Drimbarean) Rilevato che entrambi i motivi di ricorso si rivelano improponibili: - il primo, di natura processuale, perché precluso dal giudicato parziale con cui la Corte di Cassazione, con sentenza della Seconda Sezione penale del 10/02/2023, ha accolto l'originario ricorso del ricorrente su temi afferenti in via esclusiva alla sua responsabilità in ordine ai delitti in addebito, senza che la questione odierna sia stata in quella sede prospettata; - il secondo, afferente alla motivazione dell'impugnata sentenza di rinvio, poiché sollecita a questa Corte di legittimità una non consentita rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice del merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 21-ticembre 2024 Il consigliere estensore Il Prèsidente C6J aclo 'Ioni - Pierluig Di Stefano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 1 EN-2025