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Ordinanza — n. 4265/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and rejects special mitigation plea already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4265/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's rejection of a special mitigation plea based on the act's particular triviality. The court found the appeal generic because it merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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generic appeal special mitigation plea particular triviality procedural inadmissibility reproductive argument motivi di cassazione domanda di ricusazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALO DOMENICO nato a RUVO DI PUGLIA il 14/08/1958 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (De Palo) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'esclusione dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità (pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglierelestensore Presidente OribV l.ni Pierluigi Di Stefano DEPOSITATA IN