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Ordinanza — n. 4264/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as generic and unarguable, upholding lower court convictions and penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4264/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Sula Farida and the Islami brothers inadmissible due to their generic and unarguable nature. The appellants challenged specific factual findings regarding witness credibility, the constitution of the crime under Article 340, and the appropriateness of penalties balanced against mitigating factors. The court rejected these arguments because they merely reproduced criticisms already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 340 c.p.; Art. 596 c.p.p.: Appeals that are generic, unarguable, and merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeals unarguable grounds Article 340 criminal code procedural inadmissibility repetition of rejected arguments violenza o minaccia contro le autorità reati contro la tranquillità pubblica impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 340 c.p.
18-19 sent.), alla piena configurabilità del reato di cui all'art. 340 ascritto alla ricorrente Sula (pag.
Art. 596 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SULA FARIDA nato a DURAZZO( ALBANIA) il 16/12/1958 ISLAMI SHPETIM nato a TIRANA( ALBANIA) il 10/11/1979 ISLAMI XHINO nato a TIRANA( ALBANIA) il 01/10/1986 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Sula e al.) Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano tutti indistintamente generici, per aspecificità, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento: all'attendibilità della persona offesa del reato e dei testimoni escussi (pag. 18-19 sent.), alla piena configurabilità del reato di cui all'art. 340 ascritto alla ricorrente Sula (pag. 18), alla ribadita affermazione di responsabilità per minaccia a pubblico ufficiale dei ricorrenti Islami Shpetim e Islami Xhino (pag. 20), all'adeguatezza delle pene irrogate previo bilanciamento delle concesse attenuanti generiche con la recidiva (pag.

20) ed infine al riconoscimento agli imputati del beneficio della non menzione in via subordinata alla corresponsione di una provvisionale alla parte civile costituita (pag. 21). Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024. Il consiglieri e tensore Il Prsidente Orlpfie-1 V lloni à Pierlui Di Stefano / DEPOSITATA IN CA CELLERIAFunzi