Ordinanza — n. 4262/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLENI OSCAR nato a BERGAMO il 08/09/1979 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Mazzoleni) Rilevato che i motivi dedotti avverso la condanna limitata alle statuizioni civili risultano improponibili in quanto declinati esclusivamente in punto di fatto, con indebita devoluzione al giudice di legittimità di questioni rimesse alla esclusiva competenza dei giudici di merito Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4262/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLENI OSCAR nato a BERGAMO il 08/09/1979 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Mazzoleni) Rilevato che i motivi dedotti avverso la condanna limitata alle statuizioni civili risultano improponibili in quanto declinati esclusivamente in punto di fatto, con indebita devoluzione al giudice di legittimità di questioni rimesse alla esclusiva competenza dei giudici di merito Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLENI OSCAR nato a BERGAMO il 08/09/1979 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Mazzoleni) Rilevato che i motivi dedotti avverso la condanna limitata alle statuizioni civili risultano improponibili in quanto declinati esclusivamente in punto di fatto, con indebita devoluzione al giudice di legittimità di questioni rimesse alla esclusiva competenza dei giudici di merito Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Non debbono, infine, essere liquidate le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ABENERGIE S.p.A., attesa la sostanziale ininfluenza delle conclusioni proposte, tenuto conto della natura dei motivi di ricorso dedotti, ai fini della decisione (v. a contrario Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglie e ensore PresTdente arido Ioni Pier Di Stefano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 N 2025