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Ordinanza — n. 4261/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4261/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASPONE MARIA PIA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 03/12/1973 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Raspone) Rilevato che i motivi dedotti risultano manifestamente infondati, il primo allegando l'assenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., la cui sussistenza è stata, invece, correttamente ritenuta e compiutamente argomentata in sentenza (pag. 6), il secondo il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, denegato dalla Corte di merito all'esito di un giudizio prognostico correttamente ancorato alle precedenti condanne riportate dall'imputata.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 4261/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., la cui sussistenza è stata, invece, correttamente ritenuta e compiutamente argomentata in sentenza (pag. 6), il secondo il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, denegato dalla Corte di merito all'esito di un giudizio prognostico correttamente ancorato alle precedenti condanne riportate dall'imputata.

Parole chiave

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ripristino della rendita di invalidità rinuncia alle prestazioni d'assicurazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative restituzione in pristino procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASPONE MARIA PIA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 03/12/1973 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Raspone) Rilevato che i motivi dedotti risultano manifestamente infondati, il primo allegando l'assenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., la cui sussistenza è stata, invece, correttamente ritenuta e compiutamente argomentata in sentenza (pag. 6), il secondo il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, denegato dalla Corte di merito all'esito di un giudizio prognostico correttamente ancorato alle precedenti condanne riportate dall'imputata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglie r r e estensore Il -residente Orlando illni PierlLi1 Di Stefano DEP TATA IN C LERIA.H Funz io Giudizia