Ordinanza — n. 4249/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEOTTI ANGELO nato a PIETRASANTA il 26/04/1971 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Angelo Galeotti, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla concordanza indiziaria non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno ritenuto che gli indizi oltre a rispondere a dati di fatto certi, gravi e precisi posto che il ricorrente era l'unica persona che in quello stesso spazio e arco temporale si era reso protagonista della condotta); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondati poiché raiterano le doglianze dedotte in appello e non si confrontano con la puntuale ricostruzione del fatto che esclude l'applicazione del principio di diritto affermato dal ricorso; invero, la Corte d'appello alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale quanto alla distinzione del furto con strappo e il delitto di rapina è stato affermato che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la violenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558-01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4249/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno ritenuto che gli indizi oltre a rispondere a dati di fatto certi, gravi e precisi posto che il ricorrente era l'unica persona che in quello stesso spazio e arco temporale si era reso protagonista della condotta); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondati poiché raiterano le doglianze dedotte in appello e non si confrontano con la puntuale ricostruzione del fatto che esclude l'applicazione del principio di diritto affermato dal ricorso; invero, la Corte d'appello alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale quanto alla distinzione del furto con strappo e il delitto di rapina è stato affermato che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la violenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558-01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEOTTI ANGELO nato a PIETRASANTA il 26/04/1971 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Galeotti, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla concordanza indiziaria non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno ritenuto che gli indizi oltre a rispondere a dati di fatto certi, gravi e precisi posto che il ricorrente era l'unica persona che in quello stesso spazio e arco temporale si era reso protagonista della condotta); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondati poiché raiterano le doglianze dedotte in appello e non si confrontano con la puntuale ricostruzione del fatto che esclude l'applicazione del principio di diritto affermato dal ricorso; invero, la Corte d'appello alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale quanto alla distinzione del furto con strappo e il delitto di rapina è stato affermato che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la violenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558-01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il