Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4247/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming concurrent crimes between money laundering and payment instrument misuse as legally unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4247/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Samuele Balestra inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Balestra of both money laundering and the improper use and falsification of payment instruments, finding them to be concurrent crimes rather than absorbed offenses. The court rejected the argument that these distinct criminal hypotheses should be treated as a single absorbed crime, citing established case law that mandates their treatment as separate concurrent offenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 c.p.; Art. 64 c.p.: The court establishes that money laundering and the improper use or falsification of payment instruments constitute distinct criminal hypotheses where material concurrence applies rather than legal absorption, rejecting arguments for a single absorbed offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering payment instruments concurrent crimes criminal absorption Cassation appeal inadmissible appeal criminal concurrence tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 c.p.
Art. 64 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. H, n. 46652 del 18/09/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA SAMUELE nato a LUCCA il 09/02/1985 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Samuele Balestra, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di reati tra il delitto di ricettazione e il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia; che, invero, la Corte d'appello ha richiamato nella sentenza impugnata il consolidato orientamento di legittimità a mente del quale non vi è alcun assorbimento ma vi è il concorso materiale di reati tra la fattispecie di ricettazione e quella di indebito utilizzo, il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento quali distinte ipotesi di reato (Sez. H, n. 46652 del 18/09/2019); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il ConsiglierefEstensore Il Presid te