Italian court dismisses appeal due to withdrawal, ordering costs and fine under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Tefahi Walid inadmissible because the appellant had formally withdrawn the request on September 2, 2024. The appellant argued for the review of the lower court's decision, while the opposing party contended that the withdrawal rendered the legal challenge void. The court ruled that under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, a monetary fine must be imposed for any declared inadmissibility, including those resulting from withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, 606, 616 c.p.p.; The withdrawal of an appeal renders it inadmissible, and the appellant is liable for procedural costs and a statutory fine regardless of the specific ground for inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEFAHI WALID nato a FIRENZE il 12/09/2002 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tefahi Walid, rilevato che in data 2 settembre 2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso; rilevato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente