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Ordinanza — n. 4242/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific for lacking new arguments beyond those already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Boufares Jameleddine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing a violation of law, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal of Florence. Consequently, the appeal was rejected because it failed to present specific new grounds distinct from the previous proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific because they merely reproduce arguments already discussed and rejected by the court of appeal; the court of law need not consider all favorable or unfavorable elements if it refers to those deemed decisive.

Parole chiave

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aspecific appeal generic mitigating circumstances repetitive arguments Court of Cassation inadmissibility opposizione tardiva ricorso all'autorità di vigilanza opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUFARES JAMELEDDINE (CUI 01F3TXW) nato il 26/02/1971 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jameleddinne Boufares, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto inoltre che, il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 DE