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Ordinanza — n. 4241/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4241/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rachela Travisano inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Travisano argued that the appellate court incorrectly reduced her sentence below the maximum allowed for general mitigating circumstances, citing her criminal history. The court rejected this claim as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level, noting that sentencing discretion is a judicial prerogative not requiring maximum reductions.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal contesting the reduction of sentence below the maximum for mitigating circumstances is inadmissible if it merely reiterates previous arguments without providing specific, reasoned criticism of the court's exercise of sentencing discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion mitigating circumstances reiteration of arguments judicial prerogative criminal procedure court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVISANO RACHELA nato a VALLATA il 30/05/1975 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rachela Travisano, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla diminuzione di pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che la misura della riduzione della pena non pari al massimo previsto per le attenuanti generiche prevalenti è destituita di fondamento considerato che non vi è alcun obbligo di diminuzione della pena nella massima estensione, tanto più nel caso di specie ove l'imputata annovera molti precedenti penali, anche specifici; ritenuto che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 202