Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4239/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4239/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMDHANE NIZAR nato il 26/06/1977 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Nizar Romdhane, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4239/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali tardive ammende per infrazione procedurale anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali tempestività dell'inoltro termini di ricorso
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMDHANE NIZAR nato il 26/06/1977 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nizar Romdhane, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, il motivo di ricorso è generico e aspecifico rispetto alla motivazione dei giudici del merito in punto di responsabilità dell'odierno ricorrente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente