Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and generic repetition of lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Michele Cera and Mario Iurlaro inadmissible and ordered them to pay costs. The court found Cera's appeal generic for repeating arguments already rejected by the appellate court, while Iurlaro's claims were deemed indeducible for merely reiterating points without substantive critique. Consequently, the court upheld the lower court's application of the principle that possession without a credible explanation constitutes receipt rather than theft, rejecting the defendants' version of joint authorship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals are inadmissible if they lack specific argumentation by merely repeating reasons already discussed and rejected, failing to provide a critical analysis of the decision's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERA MICHELE nato a TARANTO il 01/03/1977 IURLARO MARIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 04/03/1992 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Michele Cera e di Mario Iurlaro, ritenuto che il motivo di ricorso di Michele Cera che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la violazione di legge è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il primo motivo di Mario Iurlaro che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, la Corte d'appello a pag. 2 della sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui risponde di ricettazione e non di furto l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Cass., sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini); peraltro, la versione fornita da Iurlaro - che afferma di essere stato uno degli autori del furto - è stata motivatamente disattesa in quanto muove da un presupposto di fatto smentito dai giudici di merito, i quali hanno escluso che alla rapina abbiano concorso entrambi gli imputati - stante l'evidente discrasie tra le fattezze e l'età di uno degli imputati con i correi descritti dalla p.o., con la conseguenza che l'eventuale coincidenza di uno dei rapinatori con lo Iularo non si rivela affatto decisiva in quanto si inserisce in una versione difensiva contraddetta nei suoi termini proprio dall'affermazione che vi abbiano partecipato entrambi (vedi anche pag. 1 sentenza di appello); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Mario Iurlaro che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, avendo il giudice del merito esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere