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Ordinanza — n. 4236/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4236/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVO' GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/02/1995 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Giuseppe Cannavò, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 4236/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario impugnabilità della decisione di rinvio consumo di canapa revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Giuseppe Cannavò, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVO' GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/02/1995 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Cannavò, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 - 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che invero la difesa omette di confrontarsi con la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(vedi in particolare pag. 4 e 5) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr