Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific evidence regarding omitted testimony evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the omission of testimony evaluation was deemed generic and indeterminate. The appellant failed to specify which elements of the testimony would have altered the evidentiary framework, violating procedural requirements for specific grievances. Consequently, the lower court's decision to disregard the testimony was upheld as logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must specify the elements of the omitted evidence that would have altered the evidentiary framework, otherwise it is declared inadmissible for being generic.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRETTI ANGELO nato a MANFREDONIA il 17/07/1982 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Andretti, ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per omessa valutazione di una prova decisiva è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, il motivo di ricorso è generico e aspecifico rispetto al tema introdotto con l'atto di appello congruamente scrutinato e argomentato dalla sentenza impugnata; che la Corte d'appello ha puntualmente disatteso i motivi di gravame escludendo qualsivoglia rilievo all'integrazione istruttoria della teste Salcuni non essendo state, tra l'altro, specificate le circostanze che sarebbero idonee a scardinare l'impianto probatorio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Preside