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Ordinanza — n. 4233/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming improper attempted robbery due to lack of property deprivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Damiano Spagnoletti inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime as attempted robbery rather than improper attempted robbery because the victim's property was not actually taken. The court rejected this, noting that the sequence of violence, demand, and threat of injury was fully consistent with the charge of attempted robbery aimed at property deprivation.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.; Art. 604-bis c.p.: The distinction between attempted robbery and improper attempted robbery depends on whether the conduct was directed at the deprivation of property; if the acts align with the intent to deprive, the charge of attempted robbery is correct.

Parole chiave

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attempted robbery improper attempted robbery property deprivation criminal qualification appeal inadmissibility Corte di Cassazione Art. 604 c.p. notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.
Art. 604-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLETTI COSIMO DAMIANO nato a MOLFETTA il 06/02/1986 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosimo Damiano Spagnoletti, ritenuto che con unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità denunciando la diversa qualificazione del reato in quello di tentata rapina impropria, già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito è manifestamente infondato; invero i giudici del merito hanno ritenuto che la sequenza della dinamica, secondo cui vi è stata un'iniziale estrinsecazione di violenza fisica al Minervini, poi la richiesta di denaro e la minaccia di lesioni al Pansini configura la tentata rapina, essendo le condotte dirette alla sottrazione del bene, in piena aderenza con quanto descritto dal capo di imputazione, così rendendo del tutto distonica la censura difensiva che invece fa leva sulla mancata sottrazione del bene mobile in ragione di una tentata rapina impropria motivatamente disattesa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente