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Ordinanza — n. 4231/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4231/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Cosenza inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding the lack of motivation and denial of general mitigating circumstances were generic because they merely repeated reasons already rejected by the lower court. Consequently, the appeal lacked the necessary specificity required by law to establish a correlation between the contested decision and the grounds of the challenge.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically demonstrate a violation of law or a defect in reasoning, as they must show a direct correlation between the decision and the arguments presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specificity violation of law defect in reasoning court costs procedural requirement prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENZA MICHELE nato a SAN SEVERO il 06/07/1975 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Cosenza, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente