Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and excessive penalty discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a legal requalification of facts and a lighter sentence, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The court upheld the lower court's discretion in sentencing, noting that the appellate judgment adequately addressed aggravating and mitigating circumstances without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal lacking specific argumentation against the factual and legal qualification of the case is inadmissible, and the sentencing discretion of the trial court remains valid when based on relevant evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLO DANIELE nato a CERIGNOLA il 27/11/1988 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Daniele Tullo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto è indeducibile e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, .in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha ritenuto che a fronte della rilevante distanza chilometrica tra il luogo in cui è stata sottratto il mezzo e il luogo in cui è stato sorpreso in flagranza il ricorrente non appaiono rilevanti le prospettazioni della difesa agli invocati fini riqualificativi; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha chiarito che la specificità di alcuni precedenti penali e l'insussistenza di elementi favorevoli portano ad escludere la meritevolezza delle attenuanti); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore I