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Ordinanza — n. 4229/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to irrelevance to the specific administrative order type.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4229/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Facchini and De Tullio inadmissible and ordered them to pay costs. The applicants argued for a violation of law regarding the declaration of responsibility, but the court found their arguments irrelevant to the specific nature of the challenged administrative order. Consequently, the appeals were rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals must be relevant to the challenged act; irrelevant grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal irrelevant grounds administrative order violation of law Corte di Cassazione procedural dismissal costs award ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FACCHINI GIACOMO nato a BARI il 16/08/1994 DE TULLIO MARCO nato a BARI il 09/11/1999 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Giacomo Facchini e Marco De Tullio, presentati con unico atto, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è inammissibile in quanto proposto per motivi del tutto inconferenti rispetto alla tipologia del provvedimento impugnato e alle ragioni sottese alla decisione; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente