Cassation court dismisses appeal on recidivism and excessive sentence, upholding lower court's discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Pellegrini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the finding of recidivism and the excessive sentence imposed by the Court of Appeal of Bari. The court ruled that the lower court correctly applied statutory criteria to link prior convictions to the current crime and that sentencing discretion remains with the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 132 cod. pen.: The court of first instance retains discretion in assessing recidivism and sentencing, provided it demonstrates the link between prior conduct and the current offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI ANDREA nato a BARI il 08/11/1992 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Pellegrini, ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, lungi dal fondare l'applicazione dell'aggravante speciale esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ha evidenziato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (si veda, in particolare, pag. 6 e 7); ritenuto che il motivo di ricorso che contesta anche l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre