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Ordinanza — n. 4226/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming illogical reasoning, ruling it violates preclusion principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4226/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Bani inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical due to a different interpretation of evidence, but the court noted these were already examined by the trial judges. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or test the logical consistency of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings of the lower courts or testing the logical consistency of their reasoning, thereby dismissing appeals based on alleged illogicality.

Parole chiave

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preclusion principle Court of Cassation logical consistency factual findings appeal inadmissibility misura cautelare nel diritto di esecuzione accantonamento per rischi e perdite revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANI FABRIZIO nato il 27/05/1989 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabrizio Bani, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, ripropone le medesime censure già vagliate dai giudici del merito e non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con diffusa motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 13 e 14) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che invero la Corte d'appello ha ritenuto sulla base del compendio probatorio acquisito, del tutto sconfessata la tesi difensiva soprattutto in relazione alla mancata disponibilità della chiave principale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr