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Ordinanza — n. 4225/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4225/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued the sentence was excessive and generic mitigating circumstances were wrongly denied. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code and that the appellate court properly weighed the mitigating factors against the aggravating recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The assessment of sentence severity and the application of generic mitigating circumstances fall within the discretion of the trial judge, provided the reasoning is adequate and consistent with established principles.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Appeal Inadmissibility Generic Mitigating Circumstances Pluriaggravated Recidivism recidiva recupero dei costi contribuzione alle spese di cura

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDICO GEREMIA nato a CERIGNOLA il 05/10/1988 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Geremia Pedico, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto che il medesimo motivo di ricorso che contesta anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato considerato che la Corte d'appello chiarisce che le stesse sono state riconosciute non essendo tuttavia possibile ritenerle ex lege prevalenti rispetto alla recidiva pluriaggravata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente