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Ordinanza — n. 4224/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking specific factual allegations under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4224/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sabino Nicolamarino inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding liability and sentencing, but the Court found his arguments were merely complaints without concrete specificity. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirements for a valid ground of appeal in criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 360, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic grievances lacking specific factual allegations or precise identification of errors, as it prevents the appellate judge from exercising their supervisory role.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specificity criminal procedure appeal inadmissible appeal factual grievances motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 360, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAMARINO SABINO nato a ANDRIA il 12/11/1980 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicolamarino Sabino, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e alla determinazione della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres