Cassation appeal dismissed because the new appeal term for absent defendants was not yet in force at the time of filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonia Tedone inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found that the specific provision extending the appeal period for absent defendants, introduced by Legislative Decree 150/2022, had not yet entered into force when the appeal was filed. Consequently, the lower court correctly rejected the appeal based on the existing legal framework applicable at that time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, co. 1-bis c.p.p.; The appeal filed by an absent defendant before the entry into force of the new procedural term is inadmissible because the extended period did not legally exist at the time of filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDONE ANTONIA nato a BARI il 28/07/1980 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonia Tedone, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 585 c.p.p. è manifestamente infondato in quanto la normativa richiamata con riferimento al diverso termine per la proposizione dell'impugnazione da parte di imputato assente ex art. 585, co. 1-bis c.p.p. non era ancora entrata in vigore (essendo stato inserito dal d.lgs. n. 150 del 2022 a decorrere dal 30 dicembre 2022), con la conseguenza che correttamente la Corte territoriale ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello in quanto sia la sentenza di primo grado che l'impugnazione sono state proposte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente