Italian court dismisses appeal claiming illogical reasoning, ruling only logical structure matters under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Michele Cannone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court held that reviewing the logical coherence of the argumentation is the sole permissible scope under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court found no defect because the judgment's reasoning structure was sound, even if the factual assessment differed from the appellant's expectations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.: The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus and cannot assess whether the motivation corresponds to the acquired procedural evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNONE MICHELE nato a FOGGIA il 18/11/1961 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Michele Cannone, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 2 ove i giudici del merito hanno escluso l'ipotesi attenuata sulla base di plurimi elementi, tra i quali le modalità della condotta, il valore del bene e la personalità dell'imputato) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres