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Ordinanza — n. 4220/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on late prosecutor conclusions and excessive penalty grounds as inadmissible or discretionary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4220/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Di Napoli's appeal inadmissible, rejecting arguments regarding late prosecutor conclusions and excessive sentencing. The court held that written procedural deadlines are peremptory in written trials, and the appeal's penalty complaint violated statutory limits on cassation review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 23 D.I. n. 149 del 2020; Art. 132 e 133 cod. pen.: In written criminal proceedings, late submission of conclusions by the prosecutor does not invalidate the trial, and cassation courts cannot review the discretion of the trial court regarding sentencing.

Parole chiave

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peremptory deadlines prosecutor conclusions excessive penalty cassation admissibility written trial procedure sentencing discretion recidivism riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 23 D.I. n. 149 del 2020
Letto il ricorso di Giovanni Di Napoli, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 23 D.I.
Art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Letto il ricorso di Giovanni Di Napoli, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 23 D.I.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024
Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv.
Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari Saifadin
137 da parte del pubblico ministero, al quale sia dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contraddittorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari Saifadin, Rv.
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri Maurizio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/03/1961 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Di Napoli, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 23 D.I. n. 149 del 2020, è manifestamente infondato in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l'imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio (Fattispecie relativa ad inosservanza del termine per il deposito delle conclusioni del procuratore generale presso la Corte di appello, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664 - 01); osservato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di disciplina emergenziale la mancata formulazione nel giudizio di appello delle conclusioni scritte previste dall'art. 23 bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contraddittorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari Saifadin, Rv. 283307 -01); che peraltro il motivo di ricorso si appalesa sul punto anche generico, in quanto non precisa il contenuto delle conclusioni comunque trasmesse e il rilievo che avrebbero assunto nell'economicità della decisione impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434, del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri Maurizio, Rv. 282955 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno ritenuto congrua e proporzionata la pena alla gravità del fatto e alla personalità dell'agente, già gravato da precedenti penali); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Co