Italian Court dismisses appeal on recidiva aggravating circumstances affecting prescription terms under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Michele Vernetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a violation of law regarding Articles 157 and 161 of the Penal Code concerning recidiva. The court rejected this, stating that established jurisprudence mandates that specific and infraquinquennial recidiva impacts both the prescription base period and the extension of such terms, leaving no room for judicial discretion on this point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2; Art. 161, comma 2 cod. pen.: The principle of statutory interpretation requires that specific and infraquinquennial recidiva automatically affects the calculation of the prescription base period and the extension thereof, precluding case-by-case judicial discretion on its relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERNETTI MICHELE nato a NAPOLI il 02/12/1972 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Michele Vernetti, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto prospetta un enunciato ermeneutico in palese contrasto con la normativa e la giurisprudenza consolidata in materia; invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto in forza del quale la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività) Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 —01; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Preside