Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding false trademark goods liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds, which merely repeated arguments already rejected by the lower court. The appellant argued against the motivation of the liability judgment, but the court found no specific new reasons linking the decision to the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 591, paragraph 1, letter c), of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat arguments already rejected by the court of appeal, lacking a specific correlation between the contested decision and the new reasons presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARELLI SABATINO nato a NAPOLI il 16/04/1978 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sabatino Caldarelli, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale nel reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art.474 cod. pen., che tutela la pubblica fede, la posizione del singolo acquirente riceve protezione solo ed in quanto si atteggia ad emanazione parziale dell'intera collettività, sicché la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell'offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilità di lesione della fede pubblica.
Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da far escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. II, n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi