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Ordinanza — n. 4216/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of interest and repetition of arguments regarding sentencing substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4216/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the first argument regarding the legal qualification of the offense was merely a repetition of points already rejected by the Court of Appeal. Furthermore, the second argument concerning the substitution of the sentence was deemed inadmissible due to a lack of legal interest, as the imposed penalty did not meet the statutory requirements for such substitution under Article 53 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 53 c.p.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when it consists solely of a repetition of arguments already rejected by the lower court or lacks legal interest because the statutory conditions for the requested measure are not met.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments lack of legal interest substitution of sentence Article 53 Penal Code Court of Cassation procedural costs esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 53 c.p.
Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 73, comma 5 D.P.R. 390/1990
Letto il ricorso di Arnaldo Sardella, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDELLA ARNALDO nato a SAN SEVERO il 10/12/1985 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arnaldo Sardella, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 390/1990, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che considerato l'ampio contesto nel quale le condotte contestate erano maturate presupponendo una quantità di stupefacente non irrilevante non potesse configurarsi la diversa ipotesi di lieve entità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'assenza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve nella pena sostitutiva della semilibertà e detenzione domiciliare è inammissibile per carenza di interesse in quanto la pena complessivamente inflitta non consente la sostituzione, invero l'art. 53 I. 689/1981 stabilisce che "il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare"; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consiger tensore OEPOS4