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Ordinanza — n. 4215/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to cite decisive evidence in abbreviated procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4215/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Di Bello's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the admission of decisive evidence and criticized the lower court's reasoning on liability and mitigating circumstances. The court rejected these claims as either repetitive of previous arguments or lacking the specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure to allow meaningful judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 165 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism, or if they merely repeat arguments already rejected without providing a specific argumentative critique.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate criticism abbreviated procedure decisive evidence Article 581 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali cosa generica motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 165 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLO GIOVANNI nato a CELLE DI BULGHERIA il 29/03/1969 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Di Bello, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata assunzione di una prova decisiva la cui assunzione era stata richiesta nel giudizio abbreviato condizionato è indeducibile perché fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito(si veda, in particolare pag.4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, peraltro in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e in merito al trattamento sanzionatorio la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha ampiamente motivato sul punto (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr