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Ordinanza — n. 4214/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michele D'Astolfo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to qualify the offense under the mitigated circumstances of Article 73, paragraph 5 of D.P.R. 390/1990. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed on appeal without providing a specific, reasoned critique of the sentencing logic regarding the defendant's professional conduct and client volume.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected in the second instance without offering a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds mitigated circumstances court costs and fine notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 73, comma 5 D.P.R. 390/1990
Letto il ricorso di Michele D'Astolfo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R.
art. 73, comma 5 D.P.R. 390/1990
Letto il ricorso di Michele D'Astolfo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ASTOLFO MICHELE nato a TERMOLI il 29/11/1983 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele D'Astolfo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 390/1990, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che considerato l'arco temporale dell'attività, il numero di clienti, il grado di professionalità dell'agente, la presenza di stabili canali di approvvigionamento, le condotte presentano caratteri tali da non far ritenere minima l'offesa al bene giuridico e che pertanto non potesse configurarsi la diversa ipotesi di lieve entità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presiden