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Ordinanza — n. 4213/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding failed conversion of prison sentence to public work due to procedural timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4213/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Ferraro inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellate court had clarified that the criminal proceedings were pending at the time the relevant law entered into force, requiring the request for sentence conversion to be made at the first instance. Consequently, the court ruled that the formal prerequisites for substituting the detention with public work did not arise following the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.p.; Art. 166 c.p.: When criminal proceedings are pending at the time a law enters into force regarding sentence substitution, the request must be formulated at first instance, and failure to do so precludes substitution after the second instance.

Parole chiave

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sentence substitution public work penalty procedural timing first instance requirement inadmissible appeal ricorso all'autorità di vigilanza opposizione tardiva prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.p.
Art. 166 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO GENNARO nato a SALERNO il 10/11/1991 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Ferraro, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata conversione della pena detentiva inflitta con la pena sostitutiva breve del lavoro di pubblica utilità è manifestamente infondato; che invero la Corte d'appello a pagina 4 della sentenza impugnata ha chiarito che alla data di entrata in vigore della legge il procedimento penale era pendente in primo grado per cui l'imputato avrebbe dovuto formulare la richiesta dinanzi al Tribunale, né risulta allegato che i presupposti formali per la sostituzione della pena siano divenuti attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente