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Ordinanza — n. 4212/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4212/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pasquale Auricchio inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal generic because it lacked specific factual elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power. Consequently, the court ruled that the generic criticisms did not justify a re-examination of the merits of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the factual elements underlying the criticism, preventing the reviewing judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal Criminal Procedure Code Article 581 lack of specific facts censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Pasquale Auricchio, ritenuto che l'intero ricorso è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO PASQUALE nato a PAGANI il 04/07/1975 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Auricchio, ritenuto che l'intero ricorso è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che, peraltro, le censure genericamente poste fanno riferimento ad altrettanto generici profili di merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi nte