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Ordinanza — n. 4211/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly requests factual retrial instead of reviewing legal coherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4211/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it improperly requested a retrial of factual elements rather than reviewing the legal coherence of the lower court's decision. The appellant alleged a distortion of evidence regarding usurious interest rates, but the court noted that examining the 28-page factual allegations falls outside the cassation judge's authority. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation may not re-evaluate factual evidence or conduct a new assessment of facts; it can only verify the logical coherence of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal distortion of evidence usury interest rates factual retrial preclusion logical coherence review assunzione di prove a titolo cautelare azione di convalida del sequestro sequestro di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MENZA ARTURO nato a PERDIFUMO il 02/07/1963 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arturo Di Menza, ritenuto che, preliminarmente il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione nonché il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, tende a sollecitare una diversa valutazione della vicenda fattuale, per come peraltro si ricava dall'allegazione di ben 28 pagine che attengono all'esame del teste e alle circostanze che dovrebbero sostenere il de nunciato travisamento, attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità. Infatti, il controllo della Corte di Cassazione sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo; invero, il ricorrente, invece, sia mediante l'allegazione di plurimi atti processuali tende, mediante, una impropria denuncia di travisamento della prova, a sollecitare alla Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non si rivelano affatto distonici rispetto alle conclusioni in punto di responsabilità del ricorrente concordemente raggiunte dai giudici di merito con doppia conforme; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confortate dal sospetto giro di affari e dalle altre convergenti fonti di prova è emerso che la pattuizione originaria fosse usuraria in ragione, anche delle modalità del fatto per come ricostruite dai giudici di merito, che danno conto anche della misura illecita del tasso ricavato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 sten,sorbEposiTATt lich1/4