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Ordinanza — n. 4209/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper plea on excessive sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Floriani Saionara inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding the joint crime and excessive sentencing, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level without substantive critique. Furthermore, the claim regarding excessive punishment was rejected as legally impermissible in this stage, as sentencing discretion falls within the appellate court's established authority under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing specific, reasoned criticism, and claims regarding excessive sentencing are not admissible in the Court of Cassation as they fall within the discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments excessive sentence claim sentencing discretion joint criminal liability Court of Cassazione procedural inadmissibility gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 61 n. 7 cod. pen.
5 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha con motivazione non illogica ritenuto che nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI SAIONARA nato a SANDRIGO il 21/10/1981 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Floriani Saionara, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero la Corte d'appello a pag. 4 e 5 della sentenza impugnata indica specificamente con corretti argomenti logici e giuridici gli elementi in forza dei quali l'imputata è stata ritenuta concorrente nel reato sulla scorte di precisi ed individualizzanti indici dimostrativi sia del contributo causale prestato che della consapevolezza dell'agire illecito altrui; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha con motivazione non illogica ritenuto che nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. la pena è da ritenersi congrua); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre