Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Teresa Palla inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to apply the non-punishment provision for minor offenses and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as merely repetitive of those already dismissed at the appellate level and lacking the necessary specific legal critique required for a valid cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already rejected at the appellate level and fail to provide a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLA TERESA nato a CATANIA il 28/01/1991 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Teresa Palla, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità, la Corte d'appello ha ritenuto che debba escludersi l'applicazione dell'invocata causa di esclusione della punibilità in ragione della durata dell'occupazione, protrattasi dal 2013 al 2018; peraltro l'aver individuato l'inizio della condotta illecita dal periodo oggetto di autodenuncia non sconta alcun profilo di presunzione rigida, bensì costituisce un' indice dimostrativo dotato di gravità ed univocità del tutto continente, in assenza di elementi distonici, rispetto alla durata dell'occupazione per come ritenuta dai giudici di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Rste n so re Il P