Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to specify legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Capasso inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court found the first ground of appeal generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, while the second ground was rejected as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level. Furthermore, the third and fourth grounds were deemed inadmissible because they lacked specific legal criticism and failed to meet the requirements for a valid challenge to the lower court's reasoning on sentencing and mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal must specify the exact legal grounds and logical flaws in the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments are inadmissible, and sentencing increases for continued offenses must be calculated and motivated distinctly for each satellite crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO ANTONIO nato a NAPOLI il 13/07/1981 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Capasso, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; peraltro va ribadito il principio che in caso di doppia conforme le due sentenze di merito costituiscono possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complesso argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E. , Rv. 277218-01); ritenuto che con il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto oggetto del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 — 01); e che inoltre, non è necessario che risulti efficacemente impedita la traccia bilità del percorso del bene provento da delitto ma è sufficiente che essa sia anche solamente ostacolata; peraltro, la sentenza impugnata risulta anche corredata di specifica motivazione in relazione alla responsabilità del Capasso, la quale si fonda sull'elemento dimostrativo di tipo logico e convergente dell'uso esclusivo del capannone all'interno del quale i compendi delittuosi sono stati rinvenuti;ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove la Corte ha escluso la concessione delle attenuanti generiche in relazione anche all'offensività della condotta e al cospicuo valore economico del bene), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aumento disposto per il riconoscimento della continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati e i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata (vedi pag.
5) risultano indicati gli indici in forza dei quali deve ritenersi quantificato l'aumento nella misura di anni uno di reclusione ed euro mille di multa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 novembre